statuto

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: UNIVERSITÀ APERTA VIGONTINA APS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’associazione ha sede legale in via Roma, 35 nel Comune di Vigonza (PD).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5 – Finalità e attività

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
  1. sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini a perseguire il bene comune;
  2. elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale;
  3. favorire la partecipazione e l’inclusione sociale per il pieno sviluppo della persona.
    La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di sostenibilità ambientale di interesse generale; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:
  • partecipazione a eventi culturali di vario genere a carattere nazionale, regionale e locale; premi letterari, concerti, mostre d’arte, visite a musei, a percorsi paesaggistici alla scoperta di monumenti, di giardini storici, di luoghi dimenticati e di ogni altra opera d’arte del panorama artistico 
  • promozione di attività culturali come conferenze, cicli di lezioni, concerti, convegni, iniziative di ricerca, rassegne e stagioni musicali 
  • organizzazione di visite guidate e viaggi per promuovere e favorire la conoscenza storico-culturale-ambientale del nostro paese.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto

Art.6 – Ammissione

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno diritto di: • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
e il dovere di: • rispettare il presente statuto e il regolamento interno; • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Art.8 – Volontario e attività di volontariato

L’Associato Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’attività di Associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati rimborsi di spesa di tipo forfettario.

Art.9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.10 – Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea degli associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di Controllo (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

Art.11 – Assemblea

L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato. L’Assemblea è presieduta al Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail uniapertavigo@gmail.com, spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 – Compiti dell'assemblea

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art.15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 7 componenti eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n.2 mandati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
  • Amministra l’Associazione;
  • Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • Predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
  • Predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione del RUNTS,
  • Disciplina l’ammissione degli associati;
  • Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non scritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art.17 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’Organo di Controllo:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento,
  • Esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

 

Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.18 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
  3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono,
  4. Il registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

 

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Art.19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.20 – I beni

I beni dell’Associazione sono beni mobili e sono ad essa intestati.
I beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art.21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.22 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatt0 ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.23 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono disciplinate dal Presidente dell’Associazione quale suo legale rappresentante.

 

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art.24 – Personale retribuito

L’Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Art.25 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.26 – Responsabilità dell’associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art.27 – Assicurazione dell’Associazione

L’Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell’Associazione stessa.

Art.28 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.29 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art.30 – Norma transitoria

1 – tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione nell’operatività del RUNTS medesimo.

 

2 – l’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Vigonza, 10 giugno 2019

Presidente

Franca Melinato

Segretaria

Marina Mattiazzo